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Tutte le clausole, riserve e facolta' stipulate a favore dello Stato e contro la Societa' concessionaria avranno valore verso la Societa' concessionaria e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~art85 · fonte del testo