Art. 11 (Capitolato A)
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[1]Qualora un piroscafo fosse costretto ad ancorarsi in rada per causa di cattivo tempo, l'impiegato delle poste potra' richiedere che sia messa a disposizione, pel servizio degli effetti, una idonea imbarcazione, di cui avra' a prendere il comando uno degli ufficiali di bordo, sempre quando il capitano del piroscafo stimi che lo sbarco degli effetti possa farsi senza pericolo col mezzo suaccennato.
[2]Qualora non fosse imbarcato l'impiegato, o questi cadesse ammalato nel tragitto, alle operazioni suddette provvedera' il comandante del piroscafo.
[3]Ove poi, per avaria, un piroscafo dovesse approdare in qualche porto o rada non indicati nell'itinerario della linea, per cui si trovasse nella impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna degli effetti all'ufficio di posta locale o viciniore, per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari e col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico dei concessionari.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
