Art. 27 (Capitolato A)
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Ogni quadriennio dalla data dell'incominciamento del servizio, il ministro della marina dovra' far procedere alla visita del materiale, con facolta' di farvi eseguire tutti i lavori necessari perche' esso si trovi nelle condizioni stabilite, nonche' di eliminare quei piroscafi che fossero riconosciuti non rispondenti al capitolato, i quali dovranno essere surrogati nel termine che verra' notificato dal ministro suddetto, senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
