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[1]Oltre il disposto dell'articolo precedente il ministro della marina potra' fare eseguire visite straordinarie, allo scopo di accertare se i piroscafi riuniscano tutte le condizioni necessarie alla regolarita' del servizio ed al comodo dei passeggeri.

[2]Risultando dalle visite che taluno dei piroscafi non soddisfi alle condizioni sopra accennate, il concessionario dovra', nel limite di tempo che verra' assegnato, surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilita' che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art28 · fonte del testo