Art. 29 (Capitolato A)
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Se la Commissione di visita muovesse eccezioni sull'ammissione o riammissione dei piroscafi, il ministro della marina invitera' il concessionario a fare quelle osservazioni che stimasse opportuno intorno alle deliberazioni della Commissione stessa, dopo di che il ministro predetto deliberera' inappellabilmente in merito.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
