Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 3 (Capitolato A)
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[1]I viaggi designati dovranno essere eseguiti colla velocita' normale indicata per le rispettive linee.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione, e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
