Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 30 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le spese per indennita' di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero della marina, eccetto per le visite previste all'art. 25 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
