Art. 31 (Capitolato A)
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[1]I concessionari indicheranno al ministro della marina le linee sulle quali intendono destinare i singoli piroscafi, questi non potranno essere distolti dalle linee cosi' indicate e sostituiti con altri, senza l'autorizzazione del predetto ministro.
[2]A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali il piroscafo potra' essere assegnato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
