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Sui piroscafi sara' riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati, e specialmente per i mentecatti, affinche' non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggieri; ed altro locale aereato per i prigionieri militari ed i detenuti civili, ove occorra.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art33 · fonte del testo