Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 33 (Capitolato A)
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Sui piroscafi sara' riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati, e specialmente per i mentecatti, affinche' non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggieri; ed altro locale aereato per i prigionieri militari ed i detenuti civili, ove occorra.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
