Art. 35 (Capitolato A)
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[1]Il ministro della marina avra' diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.
[2]In questo caso sara' corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:
[3]1° il 5 per cento per interesse sul valore attuale del piroscafo;
[4]2° il rimborso delle spese vive e cioe':
- a)il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;
- b)consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.
[5]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
