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[1]Il ministro della marina avra' diritto di noleggiare pei servizi straordinari dello Stato i piroscafi dei concessionari completamente armati.

[2]In questo caso sara' corrisposto ai concessionari un compenso risultante dai seguenti elementi per tutta la durata effettiva del noleggio:

[3]1° il 5 per cento per interesse sul valore attuale del piroscafo;

[4]2° il rimborso delle spese vive e cioe':

  • a)il 12 per cento annuo sul valore iniziale del piroscafo per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;
  • b)consumo del carbone e delle materie grasse, paghe e panatiche dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.

[5]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art35 · fonte del testo