Art. 43 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno trasportare marinai naufraghi o cittadini indigenti, provenienti da linee internazionali, in numero non superiore a 10 (in terza classe) per ogni viaggio pel compenso di L. 3 (vitto compreso) per ogni giorno di navigazione e diL. 1 se trattisi di fanciulli da 3 a 12 anni e gratuitamente i bambini di eta' inferiore ai tre anni
tolto: Il Ministero degli affari esteri rimborsera' le somme dovute per questo titolo ai concessionari. Andranno pero' a carico del bilancio della marina le spese di rimpatrio degl'individui gia' appartenenti agli equipaggi di navi mercantili naufragate.
tolto: Le richieste per tali viaggi saranno fatte dal Ministero degli affari esteri e all'estero dai RR. consoli.aggiunto: Capitolato A-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art43 · fonte del testo