Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 45 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In casi di eccezionale gravita' ed urgenza riconosciute dai Ministeri della marina e della guerra, i concessionari saranno obbligati, a loro rischio e pericolo, di trasportare materie infiammabili ed esplosive conciliabilmente con le condizioni dei piroscafi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
