Art. 52 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Tanto per le merci in genere, quanto per i passeggieri, e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e con le altre Societa' di navigazione sovvenzionate e, possibilmente con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasporto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinati sulle basi differenziali proprie a ciascuna amministrazione.
tolto: Sara' possibilmente pure attuato servizio cumulativo dai concessionari con Societa' di navigazione estere che esercitino linee per localita' non toccate da piroscafi italiani.
tolto: Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per la esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione.
tolto: I concessionari avranno l'obbligo, quando sia possibile, di costruire nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.aggiunto: Capitolato A-art. 52 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art52 · fonte del testo