Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Se i concessionari non adempissero agli obblighi di cui all'art. 53 o se ostacolassero le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 5 e dell'art. 53 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sara' sospeso il pagamento della sovvenzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art54 · fonte del testo