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[1]Nel caso di ritardo nell'arrivo nei porti capolinea od in quelli altri che fossero designati linea per linea dal Comitato pei servizi marittimi, non derivante da forza maggiore giustificata o da autorizzazione ministeriale, i concessionari incorreranno nella multa di lire 20 per ciascun'ora di ritardo.

[2]Nell'applicazione di detta penalita' non sara' tenuto conto del primo quarto d'ora. L'ora di arrivo sara' desunta dalla consegna, agli uffici od agli agenti di cui all'art. 12, del primo effetto postale da sbarcarsi.

[3]Nel caso di omissione di un viaggio senza causa di forma maggiore sara' applicata una multa di L. 200 ritenendosi anche la sovvenzione in proporzione al minor percorso.

[4]La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

[5]Nel caso in cui senza autorizzazione del Ministero della marina e senza causa di forza maggiore fosse eseguito un approdo in localita' non contemplata dall'itinerario, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.

[6]Il ritardo frapposto dai concessionari a rimpiazzare un piroscafo scadente o disadatto alla navigazione, oltre il termine stabilito dall'art. 24, sara' punito colla multa di L. 30 per ogni giorno di ritardo.

[7]Qualora un piroscafo senza causa di forza maggiore non approdasse ad uno degli scali prescritti, i concessionari incorreranno nella multa di L. 100.

[8]Nel caso d'inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio, dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di servizio, sara' applicata ogni volta la penalita' di L. 10 per il comandante, di L. 5 per ogni ufficiale e di L. 2 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando e' in servizio.

[9]Per la irregolare applicazione delle tariffe, non derivante da errore materiale, i concessionari incorreranno in una multa nella misura del quintuplo del nolo percepito.

[10]L'ammontare delle penalita' sara' ritenuto mensilmente o semestralmente sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sara' prelevato dalla cauzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art55 · fonte del testo