Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 6 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Perche' si possa controllare la regolarita' dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo nei singoli scali ad ogni arrivo a destinazione un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nell'intero viaggio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
