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Il giudizio sulla necessita' di soppressione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea interna ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al Ministero della marina, che lo esercita, sentiti l'autorita' sanitaria ed il Comitato pei servizi marittimi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art69 · fonte del testo