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[1]I concessionari non potranno cedere ad altri i servizi contemplati nel presente capitolato se non in virtu' di una legge.

[2]I concessionari non potranno, inoltre, vendere i piroscafi assegnati ai servizi sovvenzionati ed obbligatorii senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avra' facolta' di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

[3]Essi non potranno del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

[4]E' vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta dei concessionari di linee aggiudicate a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

[5]Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, e' in facolta' di dichiarare risoluto il contratto a danno dei concessionari, senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art77 · fonte del testo