Art. 10 (Capitolato B)
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[1]I concessionari dovranno far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco, ove non sia possibile diversamente.
[2]Essi dovranno egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.
[3]Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
