Art. 2 (Capitolato B)
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[1]Le linee dovranno essere eseguite sia in andata che in ritorno e possibilmente a periodo regolare, salvo che le esigenze del traffico non consiglino altrimenti.
[2]I concessionari dovranno preavvisare l'Ispettorato dei servizi marittimi del giorno di partenza dai porti capolinea mentre le ore di approdo nei porti intermedi saranno stabilite dai concessionari tenuto conto delle esigenze locali; salvo all'Ispettorato l'indicazione del tempo minimo di sosta che dovranno fare i piroscafi nei singoli scali delle linee.
[3]Le partenze medesime potranno pero', per ragioni di ordine pubblico o d'interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate od anticipate sull'ordine scritto dell'Ispettorato dei servizi marittimi o dei suoi rappresentanti, o per causa di forza maggiore, di cui sara' giudice il commissario del Governo nei singoli porti, senza che si possa chiedere alcun compenso dai concessionari o dai terzi.
[4]I ritardi pero' non dovranno essere tali da reclamare un aumento del materiale prescritto per ciascuna linea.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
