Art. 20 (Capitolato B)
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[1]Su quelle linee di concentramento sulle quali si effettua il trasporto dei passeggieri i concessionari dovranno accordare le seguenti facilitazioni:
[2]1° il viaggio gratuito, escluso il vitto, ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno 7 legislature, e tre viaggi all'anno gratuiti per le loro famiglie;
[3]2° il viaggio gratuito di 1ª classe ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme ehe saranno stabilite dall'Ispettorato generale dei servizi marittimi;
[4]3° la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, ercluso il vitto:
- a)alle famiglie dei membri del Parlamento;
- b)agli impiegati civili e militari e loro famiglie;
- c)agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina ed alle rispettive famiglie;
- d)alle comitive di operai agricoltori e loro famiglie;
- e)agli impiegati governativi in genere che viaggiano per motivi di servizio.
[5]Ed in mancanza di speciali convenzioni coi ministri della guerra e della marina, ai militari di ogni grado che viaggino a spese dello Stato.
[6]I concessionari dovranno inoltre trasportare in 3ª classe con la riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, i condannati civili e militari anche pel viaggio di ritorno espiata la pena, non che gl'imputati ed accusati che si traducono per conto dello Stato. In caso di mobilizzazione i concessionari sono obbligati a dare la preferenza nell'imbarco a chi e' chiamato a prestare servizio militare.
[7]I concessionari dovranno accordare la riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prender parte alle elezioni politiche.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
