Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 21 (Capitolato B)
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Pel trasporto dei generi di privativa, non che di derrate e oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara', in mancanza di convenzioni speciali, fatta una riduzione del 30 per cento sulla tariffa massima di centesimi 80 per quintale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
