Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Tanto per le merci in genere quanto pei viaggiatori e' fatto obbligo ai concessionari di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie, con le altre Societa' di navigazione sovvenzionate e, possibilmente, con altre Societa' italiane di navigazione marittima e fluviale mediante unico contratto di trasporto ed istituendo tariffe con prezzi globali determinate sulle basi differenziali proprie a ciascuna Amministrazione.

tolto: Le spedizioni di merci destinate alla esportazione dovranno essere fatte con documento unico, qualunque ne sia la destinazione purche' compresa nell'itinerario di linee regolari.

tolto: Il Comitato pei servizi marittimi determinera' le norme per l'esecuzione del servizio cumulativo fra Societa' di navigazione e stabilira' il reparto fra le Societa' sovvenzionate interessate delle spese di trasbordo e di custodia delle merci di esportazione a mezzo delle linee di concentramento.aggiunto: Capitolato B-art. 25 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art25 · fonte del testo