Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 3 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocita' normale di almeno nove miglia all'ora da calcolarsi sulla media nell'intero percorso di ciascun viaggio.
[2]Per velocita' normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi in circostanze di ordinaria navigazione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
