Art. 30 (Capitolato B)
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[1]Nel caso di interruzione del servizio il Governo potra', con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.
[2]Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto, che potra' senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.
[3]Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avra' la facolta' di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilita' del concessionario.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
