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[1]Quando il Governo del Re diffidi i concessionari di sospendere il servizio sopra una o piu' linee, i concessionari stessi potranno continarlo a proprio rischio e pericolo e non avranno in alcun caso altro diritto che quello della sovvenzione normale corrispondente alla linea o alle linee cosi' esercitate.

[2]Se il servizio venga sospeso sopra una o piu' linee, cessera' per tutto il tempo della interruzione la sovvenzione relativa, corrispondendosi ai concessionari, tanto a titolo d'interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi di quelle linee, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' da fissarsi di comune accordo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art32 · fonte del testo