Art. 34 (Capitolato B)
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[1]In luogo di sospendere interamente il servizio sopra una o piu' linee, il Governo del Re avra' facolta' di modificarne il periodo, gli approdi e gli itinerari. Se per queste modificazioni si venga ad aumentare il percorso normale delle linee stesse, il Ministero della marina paghera' ai concessionari la sovvenzione normale per questa linea o per queste linee, fatta eccezione se l'aumento di percorrenza superi il 10 per cento di quella complessiva della linea o delle linee modificate, nel qual caso corrispondera' per l'eccedenza superiore al 10 per cento un aumento proporzianale al maggior percorso stabilito.
[2]Se il percorso resti invariato o diminuisca, i concessionari avranno diritto al pagamento della sovvenzione normale, qualora la diminuzione sia inferiore al 10 per cento; se superiore, si fara' una ritenuta proporzionale alla diminuzione oltre il 10 per cento.
[3]Nessun'altra indennita' competera' in entrambi i casi ai concessionari.
[4]Le modificazioni di cui sopra saranno deliberate dal Governo su proposta del ministro della marina, sentito il Comitato pei servizi marittimi.
[5]Le deliberazioni del Governo non possono costituire materia di controversie giudiziarie, ne' per le deliberazioni di esso o per la loro esecuzione puo' dal Governo incorrersi in alcuna civile responsabilita'.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
