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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinate dal Ministero della marina, sara' corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.

[2]Ove i concessionari pero' intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art39 · fonte del testo