Art. 39 (Capitolato B)
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[1]In caso di sospensione di una o piu' linee sovvenzionate, ordinate dal Ministero della marina, sara' corrisposta ai concessionari, tanto a titolo di interesse del capitale, quanto a titolo di deprezzamento dei piroscafi assegnati alle linee stesse, del materiale, delle provviste e per coprire i concessionari delle spese restanti a loro carico, un'indennita' (non superiore al 50 per cento della sovvenzione normale) che sara' determinata con deliberazione del Comitato pei servizi marittimi.
[2]Ove i concessionari pero' intendessero di continuare i servizi delle linee per le quali venne disposta la sospensione e il Ministero della marina non vi si opponesse, avranno diritto alla sola sovvenzione normale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
