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Il ministro della marina, udito il Comitato pei servizi marittimi, potra' ordinare l'attuazione di approdi fra i punti estremi delle linee, e potra' accordare la facolta' di prolungare le linee al di la' dei punti stessi, e potra' anche sopprimere degli approdi.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art4 · fonte del testo