Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 4 (Capitolato B)
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Il ministro della marina, udito il Comitato pei servizi marittimi, potra' ordinare l'attuazione di approdi fra i punti estremi delle linee, e potra' accordare la facolta' di prolungare le linee al di la' dei punti stessi, e potra' anche sopprimere degli approdi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
