Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 40 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di riduzione di corse, di modificazioni al percorso, sostituzione o soppressione di approdi, mutazione di orari, ecc., la sovvenzione sara' aumentata o diminuita in rapporto al percorso e sara' determinata da deliberazioni del Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
