Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 42 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il giudizio sulla necessita' di soppressione, modificazione, continuazione dei viaggi, e distacco dei piroscafi da una linea interna ad un'altra, mutazione di orari, ecc., spetta al ministro della marina, che lo esercita, sentiti l'autorita' sanitaria ed il Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
