Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 43 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione pel viaggio stesso potra', secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
