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Se per contravvenzione alle regole sanitarie un piroscafo fosse sottoposto a misure contumaciali che ritardassero il compimento del suo viaggio, la sovvenzione pel viaggio stesso potra', secondo i casi, essere diminuita del 25 per cento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art43 · fonte del testo