Art. 44 (Capitolato B)
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[1]Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo nazionale o dai Governi esteri non danno luogo ad indennita' veruna.
[2]Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e i concessionari fossero obbligati a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, i concessionari dovranno ricevere per ogni piroscafo un compenso che sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi sentita l'autorita' sanitaria.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
