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[1]Le prescrizioni sanitarie che a bordo dei piroscafi possano essere stabilite dal Governo nazionale o dai Governi esteri non danno luogo ad indennita' veruna.

[2]Le merci ed i viaggiatori devono essere sbarcati in appositi lazzaretti al luogo di destinazione. Ove non si potessero sbarcare per deficienza di lazzaretti e i concessionari fossero obbligati a convertire in lazzaretti i propri piroscafi, lasciando i viaggiatori a bordo a scontare la contumacia, i concessionari dovranno ricevere per ogni piroscafo un compenso che sara' determinato dal Comitato pei servizi marittimi sentita l'autorita' sanitaria.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art44 · fonte del testo