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[1]Il servizio avra' principio il 1° luglio 1910 ed avra' la durata di 10 anni.

[2]S'intenderanno compresi nei viaggi d'obbligo quelli incominciati prima della scadenza del contratto, quantunque il ritorno avvenga posteriormente.

[3]Il contratto s'intendera' continuativo di anno in anno oltre il 30 giugno 1920 salvo il caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art45 · fonte del testo