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La sovvenzione dovuta ai concessionari sara' corrisposta a rate mensili posticipate. Potra' essere accordata, a richiesta del concessionario, una anticipazione di diciannove ventesimi sulla sovvenzione mensile.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art46 · fonte del testo