Art. 5 (Capitolato B)
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La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole Amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione della legge e del presente capitolato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
