Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a L. 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidita' e vecchiaia. A tal fine sara' costituita una sezione presso la Cassa Nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.

[2]I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.

[3]I concessionari sono obbligati di presentare alla approvazione del Ministero della marina entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.

[4]Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvedera' d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina.

[5]Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.

[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art50 · fonte del testo