Art. 50 (Capitolato B)
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[1]Fermi restando pei concessionari gli obblighi dei versamenti stabiliti dal testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, a favore del personale retribuito con somme inferiori a L. 2100 all'anno, pel resto del personale i concessionari sono obbligati ad assicurare un trattamento d'invalidita' e vecchiaia. A tal fine sara' costituita una sezione presso la Cassa Nazionale di previdenza od altro Istituto ben accetto al Governo.
[2]I contributi necessari pel servizio di pensione andranno per meta' a carico dei concessionari e per meta' a carico degli assicurati.
[3]I concessionari sono obbligati di presentare alla approvazione del Ministero della marina entro sei mesi dall'attuazione del contratto, speciali regolamenti sulla composizione organica e sul trattamento di pensione del personale di stato maggiore di coperta e di macchina e del personale addetto ai servizi amministrativi.
[4]Nel caso di inadempimento di tali disposizioni, provvedera' d'ufficio alla compilazione di tali regolamenti il Ministero della marina.
[5]Sorgendo controversie giudichera' un Consiglio di arbitri composto di un rappresentante dei concessionari, di un rappresentante del personale e di un terzo nominato dal primo presidente della Corte di cassazione.
[6]In caso di inadempimento degli obblighi da parte dei concessionari la loro quota di concorso sara' ritenuta sulla sovvenzione o potra' essere prelevata dalla cauzione e sara' anche in facolta' del ministro della marina di dichiarare il concessionario decaduto dalla concessione per sua colpa.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
