Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 51 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei lavori di carico e scarico nei porti, a parita' di condizioni, i concessionari dovranno preferire le Societa' di lavoratori legalmente costituite.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
