Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 52 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Oltre la risoluzione del contratto, nei casi contemplati dalla presente convenzione, i concessionari saranno tenuti all'emenda di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
