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[1]Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convezioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi con decreto Reale fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina, da nominarsi con decreto Ministeriale caso per caso, e del rappresentante del concessionario interessato nella vertenza.

[2]La vertenza non potra' essere sottosta al Collegio se prima sovra essa non avra' deciso o deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sara' stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art55 · fonte del testo