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I piroscafi non potranno approdare ad altri punti, tranne quelli che saranno designati dal Ministero della marina, salvo il caso di forza maggiore che dovra' essere giustificato mediante copia autentica del giornale di bordo.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art10 · fonte del testo