Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 10 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I piroscafi non potranno approdare ad altri punti, tranne quelli che saranno designati dal Ministero della marina, salvo il caso di forza maggiore che dovra' essere giustificato mediante copia autentica del giornale di bordo.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
