Art. 11 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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Ove un piroscafo dovesse per avaria approdare in qualche punto non compreso nell'itinerario e si trovasse nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna dei dispacci postali all'ufficio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico della Compagnia.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
