Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Ove un piroscafo dovesse per avaria approdare in qualche punto non compreso nell'itinerario e si trovasse nell'impossibilita' di proseguire la corsa, il capitano sara' in obbligo di fare la consegna dei dispacci postali all'ufficio di posta locale o viciniore per essere inoltrati a destinazione coi mezzi ordinari o col primo piroscafo nazionale od estero, rimanendo le spese a carico della Compagnia.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art11 · fonte del testo