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[1]La Compagnia ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto, di tutti i dispacci postali, senza limitazione di peso; ivi compresi i pacchi che le siano consegnati dall'Amministrazione delle poste italiane o che siano diretti alla medesima e che siano cambiati con le singole localita' toccate dai piroscafi di essa Compagnia ora e successivamente per tutta la durata della presente convenzione, oppure diretti in paesi pei quali le localita' stesse potessero servire di transito.

[2]Sotto la denominazione di dispacci s'intendono le casse, i sacchi o pieghi di corrispondenze ordinarie raccomandate o assicurate ed in genere qualsiasi oggetto che per legge o per regolamento sia o possa essere trasmissibile per mezzo della posta, compresi i gruppi di numerario, i valori di qualsiasi genere di proprieta' governativa ed i recipienti vuoti.

[3]La Compagnia sara' responsabile dei danni che potessero risultare al Governo italiano per perdite, manomissioni od avarie dei dispacci, dei pacchi o degli altri oggetti ad essa affidati, salvo il caso di forza maggiore, e dovra' tenerlo rilevato delle indennita' che il Governo stesso dovesse corrispondere ai terzi.

[4]I dispacci ed i pacchi saranno custoditi a bordo in apposito locale da chiudersi a chiave.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art12 · fonte del testo