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[1]Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci e dei pacchi la Compagnia si uniformera' alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero della marina di concerto con quelle delle poste e dei telegrafi.

[2]Il trasporto di essi dispacci e dei pacchi da terra a bordo e viceversa, sara' a carico della Compagnia.

[3]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze, tranne quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art13 · fonte del testo