Art. 13 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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[1]Per la consegna ed il ricevimento dei dispacci e dei pacchi la Compagnia si uniformera' alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero della marina di concerto con quelle delle poste e dei telegrafi.
[2]Il trasporto di essi dispacci e dei pacchi da terra a bordo e viceversa, sara' a carico della Compagnia.
[3]Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze, tranne quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
