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[1]La Compagnia si obbliga pure al trasporto dei viaggiatori e delle merci per tutti gli scali toccati dai suoi piroscafi a seconda delle tariffe che dovra' stabilire.

[2]Le tariffe pei viaggiatori e per le merci non potranno essere superiori a quelle praticate da altre Societa' sovvenzionate lungo la linea stessa e per verun motivo la Compagnia potra' far noli in danno di Genova in favore di altri porti ed accordare riduzioni al traffico estero nocive al traffico italiano.

[3]La stessa Compagnia dovra' riservare sui piroscafi uno spazio libero sufficiente a provvedere in ogni tempo al trasporto delle merci da e per Genova, sempre che la domanda di imbarco sia fatta in tempo opportuno.

[4]All'Ispettorato dei servizi marittimi e' affidato l'incarico di sorvegliare l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art14 · fonte del testo