Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 15 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La Compagnia dovra' presentare al Ministero della marina le tariffe pel trasporto dei viaggiatori e delle merci e le tariffe stesse dovranno riportare l'approvazione del Comitato pei servizi marittimi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
