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[1]La Compagnia si obbliga di dar passaggio sui suoi piroscafi ai membri del Parlamento italiano, agl'impiegati civili ed alle rispettive famiglie, quando queste viaggino con essi, alla meta' del prezzo stabilito per gli altri viaggiatori, escluso il vitto, purche' non si oltrepassi in ciascun viaggio il numero di cinque posti di 1ª classe e di cinque pei posti di 2ª classe.

[2]Le relative richieste saranno rilasciate in tempo utile per la partenza da Genova dall'Ispettorato dei servizi marittimi e per le partenze dai porti esteri dai Regi consoli od agenti consolari d'Italia.

[3]La Compagnia a richiesta dei RR. consoli si obbliga altresi' di trasportare mediante il pagamento di lire tre al giorno, compreso il vitto, due italiani indigenti per ogni viaggio.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art17 · fonte del testo