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In caso di guerra marittima la Compagnia avra' diritto di sospendere i viaggi coi suoi piroscafi. Verificandosi tal fatto, le sara' ritenuta la corrispondente sovvenzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art19 · fonte del testo