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[1]I piroscafi suddetti, della portata non inferiore a duemila tonnellate di registro, saranno di assoluta proprieta' della Compagnia ed il loro numero dovra' essere tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

[2]Essi dovranno alzare in testa di albero la bandiera postale italiana.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art2 · fonte del testo