Art. 2 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
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[1]I piroscafi suddetti, della portata non inferiore a duemila tonnellate di registro, saranno di assoluta proprieta' della Compagnia ed il loro numero dovra' essere tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.
[2]Essi dovranno alzare in testa di albero la bandiera postale italiana.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
