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In caso di quarantene nei porti toccati dai piroscafi della Compagnia, il Ministero della marina prendera' gli opportuni accordi con la Compagnia stessa per la esecuzione e la sospensione del servizio, ritenendo nel secondo caso la corrispondente sovvenzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-esecuzione-comunicazione-periodica-fra-genova-e-i-art20 · fonte del testo