Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 20 (Capitolato esecuzione comunicazione periodica fra Genova e isole Neerlandesi)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di quarantene nei porti toccati dai piroscafi della Compagnia, il Ministero della marina prendera' gli opportuni accordi con la Compagnia stessa per la esecuzione e la sospensione del servizio, ritenendo nel secondo caso la corrispondente sovvenzione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
